CONTRATTO INTEGRATIVO SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Quando si presentano le domande?
Le scadenze non sono state ancora stabilite.
Verranno fissate dopo la registrazione del contratto integrativo.


Chi ha titolo a richiedere l’assegnazione provvisoria?
Tutto il personale assunto con decorrenza giuridica entro l’1/9/2015 compresi i neo assunti in ruolo che hanno differito la presa di servizio al 1/7 (o al termine degli esami di II grado) o al 1/9, indipendentemente se hanno o meno svolto l’anno di prova.

Per quali motivi è possibile richiederla?
Per i soli seguenti motivi:
ricongiungimento, a scelta del personale, a
• coniuge o convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
• figli o affidati con provvedimento giudiziario;
• genitori;
Può essere richiesta anche per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

Quante province è possibile indicare?
E’ possibile richiedere una sola provincia.

Sono previste deroghe a questo principio?
Si.
Su rivendicazione della UIL Scuola, i docenti assunti da Concorso 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzioni, possono indicare tra le preferenze, in subordine alla prima provincia, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito.

L’assegnazione provvisoria sarà disposta su scuola o su ambito?
Sarà disposta su scuola.
Si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione rispetto a quello di titolarità?
Sì, a condizione che si possegga il titolo valido per la mobilità professionale e che si abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2016/17.

La richiesta di assegnazione provvisoria per la classe di concorso o posto di titolarità precede quella per le altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione?
Sì.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.  Nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

I docenti titolari di cattedra e/o posto nella scuola possono richiederla per il comune di titolarità?
No.
Non è consentito richiedere l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

I docenti titolari su ambito possono richiederla per il comune di ricongiungimento anche se quest’ultimo fa parte dell’ambito?
Sì.
È consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento.

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, entro quale termine quest’ultimi vi devono risiedere?
È necessario che vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per ottenere il punteggio relativo al possesso dei titoli, entro quale termine questi ultimi devono essere posseduti?
Saranno valutati i titoli posseduti entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Chi valuterà le domande relative alle utilizzazioni per il personale titolare di cattedra e/o posto nella scuola?
La valutazione è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

E per il personale titolare nell’ambito?
La valutazione delle domande per i docenti titolari su ambito è formulata dagli uffici territorialmente competenti.

Chi valuterà le domande per i docenti di religione cattolica?
Per i docenti di religione cattolica la valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali.

È prevista qualche precedenza per le lavoratrici madri e lavoratori padri?
Sì.
Hanno diritto alla precedenza le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni.
Nelle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali, hanno diritto alla precedenza le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni. L’età del figlio è riferita al 31/12/2016.

È possibile richiedere l’utilizzazione presso le strutture ospedaliere, carcerarie o sui nuovi C.P.I.A?
Sì.
I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sui C.P.I.A.

È possibile richiedere l’utilizzazione sui posti di sostegno?
Sì.
Può essere richiesta dai docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
Parimenti potranno richiedere l’utilizzazione i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno.

I docenti utilizzati nei licei musicali negli anni scolastici precedenti hanno diritto alla riconferma?
Sì.
I docenti già utilizzati presso i licei musicali ordinamentali ivi compresi i docenti titolari in altra provincia hanno diritto, a domanda, alla conferma con priorità sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’anno scolastico 2015/2016,anche se titolari in provincie diverse.

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