Pubblicati chiarimenti termine presentazione delle istanze di proroga personale della scuola ai sensi art. 72 co .7  legge 133/2008 e art. 9 co. 31 legge 122/20.

Con  è ben noto alle SS.LL., in base alla norma in oggetto indicata,  la domanda di trattenimento in servizio va presentata “dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo”, la fissazione della norma  di tale limite temporale è per garantire alle Amministrazioni un congruo termine per la valutazione delle istanze, quindi il termine non è perentorio.
Pertanto, le sole domande di trattenimento in servizio presentate fuori tale termine ,saranno comunque accolte dalle SS.LL se sono state prodotte entro 11/02/2011, così come previsto dal D.M. n. 99 del 28/12/2010, previa conferma da parte degli interessati  e, comunicate nel più breve tempo possibile a questo Ufficio.
Si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione delle SS.LL.

 

 


                                                                                              IL DIRIGENTE
                                                                                             Pietro ESPOSITO

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