L’art. 7 del C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010-2011, sottoscritto il 16 febbraio 2010, all’art. 7  - Sistema precedenti comuni ed esclusione dalla graduatoria d’istituto,  comma 2 precisa che : “ L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V ( Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità)  si applica solo se si è titolari nella stessa provincia di residenza dell’assistito” .

Nell’ambito della stessa provincia, la precedenza si applica solo se la scuola è ubicata nello stesso comune o distretto sub comunale di  residenza dell’assistito. La norma, dunque,  è molta chiara e non può dare adito a dubbi circa il requisito del possesso della residenza, e non del domicilio, del soggetto che fruisce del beneficio di cui all’art. 33  comma 5 e 7 della L. 104/92 per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Lo stesso comma, poi, puntualizza in modo circostanziato, ritornando sul concetto di residenza e non di domicilio,  che l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per l’individuazione dei perdenti posto, si applica solo se il fruitore del beneficio abbia prodotto domanda volontaria di trasferimento, per l’a.s. 2010-2011, nel comune o nel distretto sub comunale di residenza dell’assistito. Pertanto, anche i beneficiari della precedenza  nel comune di Napoli per poter essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto, per l’individuazione dei perdenti posto, devono essere titolari in una scuola ubicata nello stesso distretto di residenza dell’assistito.

 


                                                        Il Segretario Generale    
                                                            Luigi Panacea

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