AL DIRETTORE SCOLASTICO DELLA REGIONE CAMPANIA
DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA
Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO
Pervengono a questa O.S. numerose lamentele circa la difformità di applicazione, da parte dei Dirigenti scolastici, dell’art. 7 del C.C.N.I concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010-2011, sottoscritto il 16 febbraio 2010, all’art. 7 - Sistema precedenti comuni ed esclusione dalla graduatoria d’istituto, che al comma 2 precisa che : “ L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V ( Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità) si applica solo se si è titolari nella stessa provincia di residenza dell’assistito.” La norma è certamente molta chiara ma sta generando confusione in molte Istituzioni scolastiche l’interpretazione, da parte di alcuni Dirigenti scolastici, che residenza e domicilio siano equivalenti ai fini dell’esclusione della graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V.