Costituisce condotta antisindacale, sanzionabile ex art. 28 Statuto dei  Lavoratori, il comportamento del Dirigente Scolastico che ometta l’affissione all’albo della comunicazione con la quale l’Organizzazione Sindacale abbia indetto un’assemblea del  personale ai sensi dell’art. 8 del CCNL Scuola.

Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro su ricorso promosso dalla UIL Scuola – Segreteria Territoriale di Napoli (Decreto n.2586/2016). La pronuncia si segnala inoltre per aver riaffermato il principio secondo cui in materia di “criteri di assegnazione dei dipendenti ai plessi”, persiste l’obbligo di fornire l’informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali. Pertanto, secondo il Tribunale partenopeo è da considerare antisindacale, il comportamento del Dirigente che provveda all’assegnazione ai plessi senza aver fornito la predetta informazione preventiva. Peraltro, il Giudice del Lavoro sottolinea come eventuali comunicazioni rese nell’ambito del Consiglio d’Istituto ovvero del Collegio dei Docenti, non possono in alcun modo supplire alla mancata informativa resa alle OO. SS. La pronuncia pone evidentemente un argine rispetto ad un esercizio delle prerogative dirigenziali che, soprattutto all’indomani della c.d. “riforma Brunetta”,  sono risultate spesso  autoritarie e poco rispettose dei diritti sindacali.

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